Cassazione Civile, 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo (ordinanza)
Contratti bancari – concessione abusiva credito – nullità finanziamento – somme erogate irripetibile – impresa già in stato di crisi – responsabilità banca
“Ne consegue, in definitiva, che, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai princ1p1 e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 15866 del 2024).”