Tribunale di Brindisi, 31 marzo 2026, n. 465, Est. Natali

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – mutuo condizionato – titolo esecutivo c.d. complesso – necessari requisiti ex art. 474 c.p.c.

“(…) la cessionaria [. . .] ai fini dell’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e della successiva azione esecutiva, a parere di questo Giudice non poteva e non può avvalersi dei requisiti di forma del contratto di mutuo del 18.07.2024 nominativamente intestato all’istituto bancario cedente [. . .] laddove invece il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB del [. . .] intestato alla medesima non riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ad implementazione del suindicato atto pubblico di mutuo fondiario, ai fini della configurabilità e sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo negoziale complesso.

Il predetto difetto dei requisiti formali prescritti dall’art. 474 c.p.c. con riguardo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB in esame, a parere di questo Giudice, determina l’insussistenza nel caso di specie di titolo esecutivo negoziale c.d. complesso.

Ragion per cui, in assenza di un provvedimento giudiziale atto a sostituire l’originario titolo esecutivo negoziale (monostrutturato) con quello di formazione giudiziale contemplato dall’art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c., deve concludersi che, alla data di notifica dell’intimazione di pagamento opposta ed all’attualità, non sussisteva e non sussiste un valido titolo esecutivo in favore della cessionaria [. . .] idoneo a legittimare la valida ed efficace formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c.

Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dall’attore nei limiti di quanto quivi argomentato e, dunque, per insussistenza dei presupposti formali prescritti dagli artt. 474 e 480 c.p.c..”

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