Tribunale di Massa, 1° marzo 2026, n. 192, Est. Baroni
Mutui e finanziamenti – capitalizzazione composta – mancata pattuizione – violazione trasparenza – ricalcolo a tasso bot in regime semplice
“Parte opponente ha lamentato l’indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta (“alla francese”) e la conseguente applicazione di un costo occulto anatocistico. L’esame del contratto di finanziamento conferma la fondatezza della doglianza. Il contratto, pur indicando l’importo (€ 40.000,00), il tasso nominale annuo (3,65%), il numero di rate (60) e l’importo della singola rata (€ 730,36), omette qualsiasi riferimento al regime di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata e lo sviluppo del piano di ammortamento. Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento allegato al contratto è stato effettivamente sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che tale regime fosse espressamente pattuito, in violazione del principio di trasparenza e determinatezza dell’oggetto contrattuale. La mera allegazione del piano di ammortamento non sana l’omessa pattuizione del regime di calcolo degli interessi, che deve essere esplicitato in contratto per consentire al cliente una piena comprensione del costo effettivo del finanziamento.
(…)
Alla luce della riscontrata indeterminatezza, il debito residuo del mutuo deve essere rideterminato sulla base del piano di ammortamento ricalcolato dal CTU in regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B.”