Tribunale di Alessandria, 10 aprile 2026, n. 172, Est. Dragotto
Mutui e finanziamenti – regime finanziario – mancata pattuizione – piano di ammortamento allegato con solo quota capitale – indicazione tasso effettivo – insufficiente – indeterminatezza – ricalcolo 117 TUB
“Infine il CTU ( vedi par. 4.2.1.7.) ha accertato che, invece, non risulta esplicitato in contratto il regime di calcolo degli interessi, se semplice o composto, né il piano di ammortamento ad esso allegato che, come detto, riguarda la sola quota capitale delle rate, espone un esempio di calcolo degli interessi da cui si possa eventualmente inferire la formula utilizzata.
(…)
“Ritiene il Tribunale che in punto regime di capitalizzazione degli interessi corrispettivi e quindi tasso degli stessi il contratto sia nullo per indeterminatezza in quanto appare chiaro che su tale questione non vi è stato alcun effettivo accordo fra le parti. E’ vero che il CTU, rinvenendo nell’allegato C al contratto (piano di ammortamento del capitale), l’indicazione del tasso periodale dello 0,329% corrispondente ad un tasso annuo del 3.954% e il tasso effettivo annuo del 4,026% ne ha dedotto che il tasso del 3,954% non può che essere il tasso convertibile mensilmente che, come tale, si utilizza nella modalità di capitalizzazione semplice – con la conseguenza che il tasso 3.954% va applicato al capitale residuo tramite il regime dell’interesse semplice; ma non è chi non veda come solo un esperto in matematica finanziaria può effettuare considerazioni di questo genere, che certamente la legale rappresentante di (…) in sede di stipula del mutuo non ha invece potuto effettuare. In altre parole la presenza di un tasso effettivo riportato in un allegato contrattuale può in qualche modo risolvere un problema di trasparenza dell’operato successivo della (…) ma non colma in alcun modo la lacuna dell’assenza della pattuizione.
Ciò detto non resta che affermare che la (…) non può pretendere l’applicazione di un regime di calcolo e quindi di tassi di interesse non pattuiti, con la conseguenza che per il calcolo degli interessi si debbono applicare i tassi sostitutivi previsti dal comma 7 lett. a) dell’art. 117 T.U. Bancario.”