Corte d’Appello di L’Aquila, 15 aprile 2026, n. 425, Pres. Filocamo, Rel. Iachini Bellisarii
Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – cessione in blocco – onere prova cessionaria – liquidazione compensazione spese primo grado
“Ora, è vero che nel giudizio di reclamo sono di regola ammissibili nuovi documenti, come sostenuto dalla reclamante, ma tale principio va contemperato con la natura del rimedio di cui all’art. 615 comma 1 c.p.c. Esso configura uno strumento di natura cautelare con funzione strumentale rispetto alla successiva decisione di merito; pertanto, la mancata produzione – entro i termini di legge previsti nel rito ordinario – dell’atto comprovante la specifica inclusione del rapporto di credito nell’oggetto della cessione determina la conferma della decisione del Giudice di prime cure, non potendo tale atto venire in preso in considerazione nella decisione di merito, rispetto quindi alla quale va valutata la funzione strumentale della sospensiva concessa.
Pertanto, il reclamo va rigettato.
(…)
Questa Corte rileva come sia risultato piuttosto chiaro che la domanda principale e preliminare, spiegata in opposizione dalle parti attrici, era stata interamente accolta, con conseguente totale soccombenza della parte opposta, che ha visto privato d’efficacia il proprio precetto, come pure ritiene poco comprensibile il richiamo a oscillazioni giurisprudenziali a seguito di pronunzia basata sul rilievo di una preclusione istruttoria e non sulla valutazione di indirizzi contrapposti.
Per altro verso, questo Collegio non ravvisa la sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali, previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., tali da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante la netta soccombenza dell’una all’altra.”