Tribunale di Livorno, 14 aprile 2026, Pres. Pastorelli, Rel. Magliacani
Contratti bancari – titolo esecutivo – mutuo rinegoziato – scrittura privata non autenticata – inidoneità mutuo
“Il debito è completamente mutato rispetto a quello previsto dal contratto di mutuo, essendo stata modificata la misura dell’obbligazione pecuniaria, che originariamente prevedeva sia un tasso di interesse che una rata variabile.
La scrittura privata non costituisce titolo esecutivo non avendo i requisiti formali previsti dall’art. 474 cpc.”