Cassazione Civile, 21 aprile 2026, n. 10460, Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro (ordinanza)

Conto corrente – art. 118 TUB – modifiche condizioni economiche – ius variandi – variazioni in peius e in melius sopravvenute – applicazione

“L’art. 118 del Testo unico bancario, nella formulazione introdotta dall’art. 10 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06, n. 248, si applica ai contratti in corso all’entrata in vigore della novella, in elazione all’esercizio, da parte della banca, dello ius variandi successivo a tale data”.

“Le modificazioni in peius, cui si applica l’art. 118 del Testo unico bancario, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta dall’art. 10 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06, n. 248, con il correlato diritto di recesso, sono non soltanto quelle riferite al contenuto dell’originaria previsione contrattuale, ma anche quelle rapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenuto contrattuale introdotte dalla banca”.

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