Tribunale di Napoli, 22 aprile 2026, Est. Ragozini (ordinanza)

Contratti bancari – Centrale Rischi – segnalazione a sofferenza – cessione credito – mancanza dimostrazione titolarità rapporto

“Presupposto giuridico e logico della segnalazione a sofferenza è l’inadempimento contrattuale di una prestazione a carico della parte di cui si duole il segnalante. Parte ricorrente, oltre ad aver specificatamente contestato la sussistenza del rapporto contrattuale con la resistente ha anche azionato il rimedio di cui all’art. 119 T.U.B. in ordine alla richiesta della documentazione da cui troverebbe origine il presunto credito insoddisfatto. Tale istanza non è risultata evasa […] In mancanza quindi della prova dell’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, il ricorso va accolto

(…)

Chiaro ed evidente è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente imprenditore laddove la segnalazione fosse operativa mancando in primis alcun rapporto contrattuale tra le parti, come risulta sulla base degli atti del presente giudizio cautelare.”

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