Tribunale di Como, 13 aprile 2026, Pres. Parlati, Rel. Aliquò (ordinanza)
Contratti bancari – mutuo ipotecario – pignoramento immobiliare – risoluzione mutuo – clausola abusiva – violazione art. 33 codice consumo
“Nel caso di specie, invero, appare che la banca abbia inteso avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa dopo aver ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c. notificato da altro creditore che lo avvisava dell’avvio dell’espropriazione forzata sul bene immobile oggetto della garanzia vantata da (…) peraltro nei confronti del solo (…) e non già della condebitrice (…).
(…)
La clausola esaminata, quindi, appare vessatoria vieppiù avuto riguardo alla natura del bene oggetto del contratto (art. 34 cod. Consumo), giacché inserita in un mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla prima casa destinata a residenza dei mutuatari e della loro famiglia. Né è sufficiente, al fine di escludere la vessatorietà della clausola la circostanza che, come riportato nell’art. 2 del contratto di mutuo, le parti contraenti avessero “dispensato” il Notaio dalla lettura del “capitolato delle condizioni generali” allegato sub lett. A) “in quanto già noto e convenuto tra le stesse”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non è sufficiente che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (cfr., in motivazione, sul punto Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021), essendo onere della banca, a fronte dell’eccezione di nullità della clausola, allegare e dimostrare che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale. Tale onere, nel caso di specie, non appare essere stato adempiuto.
In conclusione, nei limiti della cognizione sommaria propri della presente fase, appare che abbia intimato ai reclamanti il pagamento di un credito in forza di una risoluzione di diritto del contratto invocata in ragione di una clausola nulla, con la conseguenza che deve ritenersi parimenti viziato il precetto opposto.”