Cassazione Civile, 29 aprile 2026, n. 11810, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi (ordinanza)

Leasing – indeterminatezza – piano di ammortamento allegato – mancanza – violazione art. 117 TUB – applicazione tassi bot

“Sussiste, altresì, la violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. atteso che la Corte d’appello ha ritenuto di superare la censura proposta dalla società ricorrente in merito alla “mancata allegazione al contratto di un piano di ammortamento pattizio, in assenza di qualsiasi indicazione nel testo del contratto, che consentisse di ricostruirlo e di comprendere l’importo da imputare a capitale rispetto a quella da imputare ad interessi e il conseguente importo residuo del debito ad ogni singola scadenza” (cfr. pag. 23 dell’atto di appello), limitandosi, per un verso, a rilevare erroneamente, come veduto, che la motivazione del giudice di prime cure non fosse stata impugnata e confutata ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, per l’altro, a ripetere, quasi integralmente, quanto dal Tribunale ritenuto ovvero che dalla mancata produzione del piano non conseguisse l’invalidità del rapporto, rilevandone la carenza, semmai, sul piano risarcitorio.

A ben osservare, l’argomentazione della Corte d’appello -che pure si rileva contraddittoria, allorquando ammette come il piano di ammortamento, quale documento riassuntivo dell’evoluzione del rapporto «è documento la cui rimessione al cliente è di per sè doverosa» (pag. 28 della sentenza impugnata) – si rileva addirittura oscura allorquando ritiene di non attribuire valore alla circostanza acclarata e decisiva secondo cui, nella specie, il piano di ammortamento non risulta effettivamente, né elaborato né allegato al contratto.

Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide e intende qui ribadire, ha già affermato che la mancanza del piano di ammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3, 30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione di validità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie.”

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