Cassazione Civile, 29 aprile 2026, n. 11817, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi (ordinanza)
Leasing – indeterminatezza – mancanza formule determinazione tasso leasing – discrasia tasso contrattuale ed effettivo – violazione art. 117 TUB – applicazione tassi bot
“Tanto richiamato, va osservato che la corte d’appello con la decisione impugnata non si è posta in linea con quanto affermato da questa Corte nei sopra richiamati arresti, posto che la possibilità di determinare il tasso leasing per relationem, ove l’indicazione numerica del tasso, può avvenire col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco, non può essere estesa ai casi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengono unilateralmente determinati dalla società di leasing ed in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante il calcolo del tasso di attualizzazione estratto «a ritroso» (non venendo indicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell’opzione finale). Condivisibilmente, sul punto, parte ricorrente osserva che non si può ritenere compreso nel canone di normale diligenza dell’utilizzatore, quello di calcolare il tasso mediante la formula di Banca d’Italia o altre operazioni matematiche, neppure indicate o richiamate nel contratto.
(…)
Il passaggio riportato, oltre che effettivamente oscuro e incomprensibile, si pone anch’esso in violazione delle regole normative imposte dal canone della trasparenza bancaria e della circolare n. 229/1999 – agg.2003 di Banca d’Italia, in quanto la accertata discrasia tra il tasso leasing effettivo e quello indicato nel contratto – non sanabile per relationem – comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 117 TUB essendo i criteri di determinazione non obiettivamente individuabili, in modo inequivoco.”