Cassazione Civile, 1° maggio 2026, n. 12209, Pres. Scoditti, Rel. Campese (ordinanza)

Conto corrente – onere prova – ripetizione indebito – estratti conto scalari – documentazione sintetica – rideterminazione saldo possibile

“2.1. Fermo quanto precede, la fondatezza dell’odierna doglianza è dovuta al rilievo che la corte distrettuale, come agevolmente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7, dove si legge che «Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, per la determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo»), ha ritenuto, in termini assoluti (così effettuando un giudizio di diritto), che in nessun caso gli estratti conto scalari possono essere sufficienti per la determinazione del saldo, laddove, invece, alla stregua di quanto sancito dalla menzionata Cass. n. 12466 del 2025 (a fronte della mancata acquisizione, completa o parziale, degli estratti conto, «il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversa documentazione […], o gli estratti conto scalari [cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020], ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie [come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito»]), l’idoneità, o meno, dei medesimi estratti al fine suddetto deve essere valutata in concreto (procedendo, cioè, ad un giudizio di fatto), (…)”

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