Tribunale di Marsala, 29 aprile 2026, n. 250, Est. Cosentino
Mutui e finanziamenti – indeterminatezza – regime finanziario – mancata pattuizione – ricalcolo tasso bot – ricalcolo con criterio più favorevole ex art. 127 TUB
“Egli, tuttavia, correttamente “in considerazione alla indeterminatezza riscontrata in ordine alla mancata specificazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi a discapito del principio di trasparenza così come chiarito nella risposta al quesito 7” ha proceduto “ad effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento”.
Ciò, con le seguenti modalità: “ai fini della individuazione della disciplina più favorevole al finanziato, sono stati sviluppati piani alternativi applicando sia la sanzione del tasso legale ex art. 1284 c.c. sia la sanzione del tasso BOT annuale minimo ex art. 117, comma 7, TUB, utilizzando: (i) il principio di equità in regime composto con tassi giornalieri equivalenti e ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile “corretto” ex art. 821, comma 3, c.c.; (ii) il principio di equità in regime semplice con impostazione iniziale in t₀; (iii) il principio di equità in regime semplice con impostazione finale in tₘ. Dal confronto dei risultati emerge che il piano sviluppato applicando il tasso BOT annuale minimo ex art. 117, comma 7, TUB secondo il principio di equità in regime composto (Tab. 18) determina il minor esborso complessivo per il finanziato. Tale criterio integra pertanto la miglior tutela del debitore ai sensi dell’art. 127 TUB e viene assunto quale riferimento principale ai fini della quantificazione economica.”