Tribunale di Reggio Emilia, 9 aprile 2026, Pres. Est. Calò
Contratti bancari – concessione abusiva credito – impresa in stato di difficoltà – violazione doveri professionali – nullità finanziamento
“(…) che, tutto ciò premesso, gli elementi esposti inducono ad affermare: 1) che al momento della stipula di entrambi i contratti di mutuo chirografario e di factoring, la società si trovava nell’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario assunto, essendovi significativi ed evidenti elementi di tensione finanziaria; 2) che la banca finanziatrice era certamente a conoscenza della situazione in cui versava la società, o comunque avrebbe dovuto averne contezza, presentando, il quadro economico-patrimoniale e finanziario della società, chiari e significativi indici di deterioramento; in altre parole, le circostanze esposte sopra, complessivamente considerate, delineano un contegno dell’istituto di tale distanza dalla diligenza professionale tipica del banchiere da poterne desumere, in via presuntiva, la piena consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un cliente in stato di insolvenza, 3) che la condotta della banca di erogazione del finanziamento e di stipula del factoring, non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso, ma ne ha anche ritardato l’emersione; 4) che “il fatto che ciò sia avvenuto, del resto, trova unica ragionevole spiegazione nella possibilità, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da CP _5 [ .. .} , condizione in difetto delle quale si può presumere che mai sarebbe stata omessa l’attività istruttoria ed erogato il finanziamento” (cfr. Tribunale di Asti, decreto 08.01.2024, n. 105), 5) che l’erogazione di un finanziamento ad un soggetto che non sarà in grado di restituirlo integra una operazione contraria al buon costume, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza che governano le relazioni di mercato, posto che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa; (…)”