Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026, Est. Marzo
Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – costo occulto – inclusione calcolo TEG – usura
“Più precisamente “nel caso de quo l’ammontare degli interessi è maggiore, con piano di ammortamento alla francese, rispetto a quello maturato con piano di ammortamento semplice per un importo pari a €. 128.833,02: detto importo costituisce un ulteriore costo “occulto” del credito”.
Trattandosi di un costo aggiuntivo che corrisponde ad una componente remunerativa del credito, esso va incluso fra le componenti economiche che concorrono alla formazione del TAEG, ai fini della verifica del superamento dei limiti di soglia anti-usura. Nel caso in esame, la CTU ha accertato che, aggiungendo detta componente economica alle altre, il tasso di interesse corrispettivo effettivo al momento della pattuizione era pari al 10,453% e dunque superiore al limite di soglia anti-usura, che era 8,565%.
(…)
Per effetto del superamento dei limiti di soglia anti-usura, fin dal moneto della pattuizione del tasso convenzionale, e in forza di quanto stabilità dell’art. 1815 co. 2 cc, deve affermarsi la nullità della clausola che stabilisce il tasso di interesse convenzionale (di conseguenza è nulla anche quella sul tasso di mora che viene regolata sulla base della determinazione del tasso convenzionale). Pertanto, alla società concedente il mutuo spetta il solo rimborso della sorte capitale, con gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata di mutuo eventualmente non corrisposta, nonché il rimborso delle spese pattuite per iscritto e degli oneri fiscali, con esclusione degli interessi di qualsiasi natura.”