Tribunale di Pisa, 28 aprile 2026, n. 458, Est. Pruneti

Carta credito revolving – clausola determinazione interessi – range minimo e massimo – indeterminatezza – nullità pattuizione – ricalcolo 117 tub

“Nel caso di specie, l’analisi, in contratto, delle condizioni applicabili alla Carta di credito revolving non consente di individuare criteri estrinseci oggettivi tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse, nell’ambito dei valori minimi e massimi indicati.

10. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse in concreto applicabile

(…)

Né il vizio di indeterminatezza è suscettibile di essere sanato ex post con la trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale CP 1 [ .. .} avrebbe indicato il tasso in concreto applicato,

(…)

18. Per quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi dell’apertura di linea di credito con carta di credito revolving, e per l’effetto trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, settimo comma, ossia il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti alla data di stipula del contratto (…)”

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