Tribunale di Teramo, 11 maggio 2026, Est. Fanesi

Conto corrente – apertura di credito – onere prova cessionaria – mancata produzione estratti conto – credito illiquido – revoca decreto ingiuntivo

“È evidente che la documentazione versata in atti non consiste negli estratti conto e non è sufficiente a determinare il saldo, quindi il preteso credito, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, in quanto il documento attestante il conto è caratterizzato da formazione incerta, che non risulta neppure comunicato al correntista.

Nel caso in esame, la parte opponente ha contestato la legittimità di clausole e condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto.

Invero, l’eventuale esistenza di pattuizioni illegittime, quindi l’esistenza di voci indebitamente applicate a carico del correntista, che tuttavia non possono essere determinate in ragione della mancata documentazione da parte della banca dell’andamento del rapporto, rende radicalmente illiquido il credito ingiunto, non potendosi essenzialmente avere riscontro dell’incidenza dell’applicazione, nel caso di specie, delle previsioni usurarie, di commissioni e pattuizioni indeterminate.”

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