Tribunale di Palermo, 13 maggio 2026, n. 3220, Est. Leone

Fideiussione – consumatore garante – deroga art. 1957 c.c. – clausola vessatoria nulla – liberazione fideiussore – opposizione tardiva – revoca decreto ingiuntivo

“Pertanto, l’opponente deve necessariamente essere qualificata come consumatrice.

Chiarito tale elemento, deve dichiararsi come vessatoria la clausola derogatoria contenuta alla lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto in data 04.02.1986, da cui ha avuto genesi il credito ingiunto (…) per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo

(…)

Quindi, la nullità parziale della lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto il 4.2.1986, implica l’accoglimento dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., formulata dall’opponente.”

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