Cassazione Civile, 15 maggio 2026, n. 14463, Pres. Scoditti, Rel. Falabella (ordinanza)

Conto corrente – anatocismo – mancanza contratto ante 2000 – onere prova correntista – ripetizione indebito – conto aperto

“Sennonché, in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.

(…)

Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (Cass. 24 aprile 2024, n. 11056; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214). Ovviamente la ripetizione che può venire qui in discorso è quella che concerne gli interessi anatocistici.”

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