Cassazione Civile, 8 maggio 2026, n. 13328, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò (ordinanza)

Cessione del quinto – estinzione anticipata finanziamento – applicazione principi Lexitor – rimborsabilità costi up-front – applicazione criterio più favorevole pro rata temporis

“Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della “curva degli interessi”: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.

(…)

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione”.

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