Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2026, n. 1639, Pres. Corte, Rel. Del Corvo
Contratti bancari – acquisto crediti in sofferenza – carenza legittimazione attiva – mancata iscrizione albo ex art. 114.5 TUB – eccezione tardiva
“Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad (…) per illegittimo esercizio di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114.5 TUB, proposta da (…) per la prima volta con l’atto di appello.
Si tratta di eccezione inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., poiché i presupposti di fatto su cui la stessa si fonda – la mancata iscrizione all’albo – dovevano essere portati all’attenzione del giudice con l’atto introduttivo dell’opposizione cx art. 615 c.p.c..
Come noto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. 2951/2016). Tuttavia, ad essere rilevabile d’ufficio è l’eventuale mancanza di legittimazione attiva del soggetto che agisce esecutivamente, non anche i presupposti di fatto sulla cui base essa dovrebbe essere dichiarata e dunque, nel caso di specie, l’iscrizione o meno all’albo previsto dall’art. 114.5 TUB.”