Tribunale di Palermo, 20 aprile 2026, n. 2611, Est. Torrasi
Derivati finanziari – IRS – violazione obblighi informativi – strumento inadeguato – risoluzione contratto – recupero differenziali negativi
“In conclusione: va acclarata la responsabilità dell’intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, segnatamente per avere suggerito al cliente la negoziazione di uno strumento inadeguato rispetto alla profilatura e agli obiettivi dell’investitore. Non depone in senso contrario l’adempimento dell’intermediario ai generici obblighi di informativa precontrattuale assolto mediante consegna di documenti prospettivi e generale materiale conoscitivo, profilo assorbito dalla forte asimmetria conoscitiva delle parti rispetto alle caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento di copertura rispetto al sottostante, non compensata dalla trasmissione di un’adeguata ed effettiva informazione al cliente delle note intrinseche del prodotto finanziario e della componente specifica di rischio, segno di grave inadempimento contrattuale, costituente fattore di disorientamento dell’investitore.”