Cassazione Civile, 3 giugno 2026, n. 3133, Pres. Scoditti, Rel. Caprioli (ordinanza)
Mutui e finanziamenti – usura – calcolo TEG – inclusione spese assicurative collegate – irrilevanza istruzioni calcolo TEGM
“Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p., comma 4 – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi.
(…)
La soluzione adottata dal Tribunale è coerente con gli indirizzi su richiamati avendo proceduto ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato.”