Cassazione Civile, 11 giugno 2026, n. 19302, Pres. Terrusi, Rel. Crolla (ordinanza)
Contratti bancari – abusiva concessione credito – impresa insolvente – contratto nullo – violazione ex art. 1418 c.c. – contrarietà norme imperative
“Quest’ultima posizione, che si è recentemente fatta strada in giurisprudenza, presuppone affinché l’abusiva erogazione del credito possa avere ricadute sull’atto negoziale (solitamente un contratto di mutuo o finanziamento) o che condotta serbata dall’ente finanziatore integri un illecito penale ( nel caso di specie vengono ipotizzati i delitti di bancarotta ex art 217 n. 4 e 2018 I.fall) o, in mancanza di reato, che vi sia l’intento funzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico ed a giustificare l’applicazione dell’art. 2935 c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024 e 26248/2024 ).
5.4 Tale indirizzo, che il collegio condivide, ha trovato conferma in una più recente pronuncia di questa Corte che ha affermato: «la concessione di credito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva di ragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmente preordinata a ritardare l’emersione della crisi e ad incrementare l’esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato contratto nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal caso l’erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buon costume, comporta, ai sensi dell’art. 2035 c.c., la soluti retentio e l’irripetibilità del credito della banca nei confronti della procedura concorsuale» ( cfr. Cass.n. 3174/2026).”