Tribunale di Brindisi, 11 giugno 2026, n. 904, Est. Natali

Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – capitalizzazione composta – divergenza TAN e TAE – ricalcolo tasso bot

“(…) il CTU ha rilevato che la rata è stata determinata da con una funzione che prevede il montante ad interesse composto (sistema esponenziale) e, nel contratto, non risulta in alcun modo indicata la funzione matematica con la quale la rata doveva essere determinata. Il piano di ammortamento rielaborato al tasso minimo dei BOT (all.5) è sostanzialmente un piano di ammortamento senza interessi il cui debito si estingue con il pagamento parziale della rata n.141 per euro 569,07.

(…)

Invero, la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, non ha potuto fare a meno di osservare che l’applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) può comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) e tale difformità, laddove non esplicitata, comporta la violazione dell’art. 117 co. 4 TUB.

Ne discende, che ogni qual volta — come nel caso di specie — emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivamente applicato, in assenza di una previsione contrattuale espressa del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell’art. 117 T.U.B. con conseguente attivazione del meccanismo di sostituzione legale del tasso convenzionale previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Acclarata la violazione, deve aderirsi alle conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva predisposto un piano di ammortamento alternativo applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, variati di anno in anno: meccanismo sostitutivo che la legge prevede proprio per i casi di nullità delle clausole sui tassi di interesse (…)”

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