Cassazione Civile, 25 giugno 2026, n. 21751, Pres. Scarano, Rel. Fiecconi (ordinanza)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – art. 58 TUB – ricognizione debito – prova titolarità cessionaria

“(…) Ne deriva che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore (cfr da ultimo, Cass., Sez. I, n. 5190 del 27 febbraio 2025, Cass., Sez. I, orci. 22 giugno 2023, n. 17944).

7 .2 Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l’obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale (cfr. Cass, Sez 1, n.20689/2016; Cass., Sez. 2, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass., Sez. 3, 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1834), e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall’art. 1309 cod. civ. Sicché, una volta contestata la titolarità del credito in capo al cessionario, essa non può essere dimostrata mediante presunzioni semplici o documentazione generica, ove il debitore contesti specificamente l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco (Cass., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412).”

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