Tribunale di Ferrara, 23 giugno 2026, n. 551, Est. Martinelli
Contratti bancari – fideiussione – consumatore – deroga art. 1957 c.c. – contrasto norme contrattuali – applicazione ex art. 35 c.d.c. – clausola vessatoria
“Nel merito, deve poi rilevarsi come l’art. 2 del contratto di mutuo, difformemente da quanto asserito dalla convenuta nella memoria conclusiva, espressamente preveda l’applicazione delle condizioni generali del contratto (“il mutuo […] è regolato dalle condizioni e dai patti contenuti nel presente contratto e nel “capitolato delle condizioni generali di contratto per i finanziamenti ipotecari che […] si allega”) evidentemente rendendo direttamente operativo l’art. 6 che, in relazione alla deroga della osservanza dei termini di cui all’art. 195 7 c.c., afferma la non applicabilità al consumatore.
Il fatto poi che l’art. 12 bis lett. q) non preveda espressamente un richiamo al primo comma della lett. f) appare allora un refuso negoziale, da interpretarsi, nel contrasto tra clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 35, II comma del Codice del Consumo (ovvero che, in caso di dubbio, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore).”