Tribunale di Napoli, 25 giugno 2026, Pres. Tesone, Rel. Marrazzo (ordinanza)
Contratti bancari – segnalazione Centrale Rischi – illegittima segnalazione nominativo a sofferenza – mancanza istruttoria
“Appare invero che l’istituto di credito si sia limitato a verificare la situazione di inadempimento del debitore ed a segnalare il nominativo a sofferenza in una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, pervenendo alla conclusione che questi versasse in uno stato d’insolvenza tale da giustificare la segnalazione a fronte di una morosità di appena 9.000,00 euro, o poco più.
Sulla scorta delle considerazioni esposte deve, in definitiva, ritenersi la sussistenza del fumus in relazione alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza in CR.
Deve ritenersi sussistente anche il diverso requisito del periculum in mora.”