Tribunale di Napoli, 26 giugno 2026, n. 10836, Est. Manera
Mutui e finanziamenti – consumatore – regime composto – clausola vessatoria – nullità – violazione art. 33 Codice Consumo – ricalcolo in regime semplice
“Ebbene, appare evidente che l’assenza di ogni riferimento, nel testo contrattuale, al regime dell’interesse composto, non compensata dall’integrale sviluppo del piano di ammortamento, che è privo dell’indicazione numerica della quota di interessi per ciascuna rata dovuta (sia pure sulla base della mera proiezione del tasso vigente al momento della stipula), non consente all’interprete, se privo di particolari e non comuni cognizioni matematiche, di arguire, dalla sola entità della quota capitale delle rate, il complessivo impegno finanziario che il contratto gli richiede.
Non può dunque ritenersi che il piano di ammortamento, costituente vera e propria clausola contrattuale, pur determinabile sul piano matematico in termini logicamente inequivoci agli occhi del CTU, presenti sul punto il necessario carattere di chiarezza, ad uso degli effettivi contraenti.
A ciò si aggiunge che l’applicazione dell’interesse composto ha determinato un evidente squilibrio a sfavore dei mutuatari rispetto all’interesse semplice, sia pure sul piano della convenienza economica, nel caso di specie tuttavia scrutinabile dal Tribunale per effetto della poca chiarezza della clausola impugnata.
(…)
In definitiva, dunque, stante la pacifica qualità di consumatori rivestita dagli opponenti, il difetto di chiarezza della clausola relativa al regime finanziario ne consente la valutazione agli effetti dell’art. 33 cod. cons. e il significativo onere economico che ne deriva a loro carico ne giustifica la stigmatizzazione in termini di vessatorietà; essa è pertanto nulla e il regime finanziario applicabile agli interessi dev’essere quello semplice, naturale derivazione, in assenza di un titolo che validamente disponga in modo diverso, dell’art. 821 c.c.”