Tribunale di Roma, 9 giugno 2026, Est. Cerenzia (ordinanza)
Mutui e finanziamenti – clausola floor – trasparenza – mancata richiesta ex art. 119 TUB – ordine esibizione documentazione precontrattuale – fogli informativi – simulazioni
“L’istanza ex art. 210 c.p.c. non può essere accolta in termini generici, non potendo l’ordine di esibizione risolversi in uno strumento esplorativo o sostitutivo dell’onere di allegazione della parte. Tuttavia, nel caso di specie, la documentazione precontrattuale specificamente riferita al contratto di surroga per cui è causa appare rilevante ai fini della valutazione della trasparenza della pattuizione contestata, della chiarezza del meccanismo “floor” e della completezza delle informazioni rese al consumatore prima della sottoscrizione del contratto.
La mancata previa richiesta ex art. 119 TUB non integra, di per sé, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, né preclude in assoluto il potere istruttorio del Giudice; resta però necessario circoscrivere l’ordine di esibizione ai soli documenti determinati o determinabili, pertinenti al rapporto controverso e nella disponibilità della banca.
Quanto alla richiesta di CTU, la stessa va allo stato riservata. La valutazione circa la nullità, vessatorietà, inefficacia o trasparenza della clausola integra questione giuridica rimessa al Giudice e non può essere demandata al consulente tecnico. Potrà, se del caso, valutarsi successivamente una consulenza di natura contabile soltanto ove, all’esito della produzione documentale e della decisione sulle questioni giuridiche preliminari, residuino profili di quantificazione tecnica.”