Cassazione Civile, 11 giugno 2026, n. 19348 (ordinanza)
Mutui e finanziamenti – tasso variabile – indeterminatezza – Euribor – TAN implicito – day count convention
“Al riguardo, è stato anche rilevato: – che i contratti di mutuo di regola prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso variabile comunemente praticato sul mercato interbancario (tra cui l’), con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare); – che i tassi praticati sul mercato interbancario si distinguono in relazione alla durata del periodo di riferimento e al “divisore” utilizzato; – che la loro comunicazione e pubblicazione avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica (cfr.: Cass. n. 36026/2023, in motivazione).
Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l’accertamento dell’indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.).
In concreto, la decisione della Corte d’appello, nel ritenere determinabile il tasso variabile stabilito nel contratto per cui è causa, non ha osservato i principi di diritto sopra indicati, sicché essa risulta illegittima anche sotto tale profilo.
4. In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui innanzi, quanto al terzo motivo, rigettati i restanti.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda a pronunciare motivatamente sulla doglianza relativa all’asserita indeterminabilità del tasso di interesse indicato nel contratto per cui è causa per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazione dell’ e della c.d. days count convention, il tutto attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati; statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese di legittimità.”