Corte d’Appello di Torino, 2 luglio 2026, Pres. Ratti, Rel. Montserrat Pappalettere

Contratti bancari – consumatore – ripetizione indebito – divergenza TAEG – continuità tra art. 124 e 125 bis TUB – prescrizione – decorrenza termine – effettiva conoscenza vizio – art. 47 Carta Diritto Fondamentali UE

“Gli effetti sanzionatori dell’art. 124, comma 5, TUB (nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) e quelli del suo “successore” art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB sono, in definitiva, assolutamente sovrapponibili. Non si tratta di attribuire alla norma sopravvenuta efficacia retroattiva, ma di riconoscere che essa ha esplicitato una conseguenza già intrinseca nella configurazione, rimasta immutata, del TAEG quale costo globale del credito.

… Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, una volta accertata l’erronea indicazione del TAEG, il rapporto contrattuale debba essere ricondotto allo schema previsto dalla norma sostitutiva: il finanziamento resta valido quanto alla restituzione del capitale, ma il costo del credito è rideterminato esclusivamente mediante applicazione del tasso minimo dei BOT annuali, senza che possano essere mantenute ulteriori voci di remunerazione a favore dell’intermediario” (sentenza Corte d’Appello di Torino n. 572/2026, cit.).

(…)

In conclusione, se non vi sono dubbi sul fatto che il termine di dieci anni previsto dalla legge italiana per la prescrizione della condictio indebiti sia in sé assolutamente congruo nella prospettiva della tutela del mutuatario-consumatore, deve però precisarsi che la fissazione del dies a quo per il calcolo del decennio non può essere correlata al mero fatto del pagamento indebito – come sostenuto dalla banca appellante – perché ciò renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore, ai sensi del Diritto dell’Unione (in primis, l’art. 47 della Carta). 

(…)

In assenza di elementi di segno diverso, è dunque alla data del 20 aprile 2022 che deve essere individuato il momento in cui il mutuatario-consumatore-solvens ha acquisito conoscenza della natura indebita dei pagamenti eseguiti e, conseguentemente, il momento a partire dal quale il diritto restitutorio poteva essere utilmente esercitato ai sensi dell’art. 2935 c.c., come interpretato alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali (…)”

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