Tribunale di Brindisi, 1° luglio 2026, Est. Natali (ordinanza)
Contratti bancari – titolo esecutivo – rinegoziazione mutuo originario – atto di rimodulazione – art. 474 c.p.c. – inidoneità
“Esaminati gli atti della procedura opposta e rilevato che SUSSISTONO i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della procedura stessa; ciò in quanto, in considerazione dell’avvenuta rinegoziazione del titolo originario, deve ritenersi venuta meno l’idoneità esecutiva dello stesso, con conseguente necessità che anche l’atto di rimodulazione rivesta le forme qualificate dell’art. 474 cpc;”