Tribunale di Milano, 12 giugno 2026, n. 4955, Est. Favarolo

Cessione del quinto – consumatore – estinzione anticipata – applicazione principi sentenza Lexitor – rimborso proporzionale costi up-front

“Sotto un altro profilo e in riferimento alle domande presentate sia dal signor (…) sia dal signor (…) parte appellante ha impugnato la decisione di primo grado, ribadendo la necessità di distinzione tra costi recurring e up front e rivendicando la natura up-front degli oneri oggetto delle domande di rimborso e la legittimità delle clausole pattuite aventi ad oggetto l’irripetibilità degli oneri.

L’infondatezza del motivo di appello emerge alla luce delle considerazioni in precedenza esposte in ordine all’irrilevanza della distinzione tra costi recurring e up front, nel vigore sia dell’art. 125 sexies tub sia del previgente art. 125 TUB, tenuto conto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza Lexitor.

Pertanto, a prescindere dall’esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, deve affermarsi il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie.”

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