Tribunale di Potenza, 17 giugno 2026, Est. Urga

Prestito personale – credito al consumo – discrasia TAEG pattuito e applicato – applicazione art. 125 bis TUB – ricalcolo tasso bot

“Orbene nelle operazioni di credito al consumo l’omessa o erronea indicazione del TAEG è causa di nullità ”incidente sulle clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1 lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in base all’art. 124 (…)

(…)

“Il contratto di prestito personale riporta un Tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG) dell’11,12% che è diverso ed inferiore rispetto al T.A.E.G. effettivamente applicato dalla Compass Banca S.p.A. sia nell’ipotesi in cui si includa il costo assicurativo (15,48%) sia nell’ipotesi in cui lo si escluda (16,13%%)”

(…)

Non può che derivare, da tale circostanza (su cui, peraltro, la società convenuta non ha articolato alcuna contestazione, essendosi limitata, anche in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c. ad eccepir il carattere non obbligatorio della polizza assicurativa) la declaratoria della nullità della clausola e, per l’effetto, il ricalcolo del finanziamento attraversi i tassi BOT.”

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