Cassazione Civile, 16 giugno 2026, n. 19262, Pres. Terrusi, Rel. Zuliani
Contratti bancari – concessione abusiva credito – valutazione merito creditizio – garanzia pubblica – art. 1176 c.c. – necessario supplemento istruttoria
“In base quello che si è già scritto sopra, nulla esclude che, per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli una formalità superflua (per esempio, per la conoscenza del cliente acquisita nel tempo o per l’esiguità del finanziamento), ma non si può negare l’efficacia di tale fonte di cognizione, in quanto richiesta sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenzia delle Entrate (discorso analogo, anche se qui non rileva, vale per il DURC rilasciato dagli enti previdenziali).
4.5. In definitiva, il decreto impugnato deve essere cassato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176, comma 2, c.c., affermando che la banca era esonerata – indistintamente per tutti i rapporti in esame – dal dovere di richiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento comprovante l’effettiva posizione fiscale dell’impresa finanziata, solo perché dai dati di bilancio non risultavano anomalie, né vi erano altri segnali di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risulta meramente apparente la motivazione in merito all’affermata inutilità di un’eventuale supplemento di istruttoria.”