Tribunale di Milano, 13 luglio 2026, n. 5918, Est. Carbone
Prestito personale – assicurazione facoltativa – inclusione TEG – usura – applicazione art. 1815 c.c.
“Le polizze svolgono, altresì, una funzione remunerativa a favore della stessa finanziaria, che ne è contraente e beneficiaria: in caso di sinistro (quale, ad esempio, decesso, inabilità totale o parziale al lavoro, perdita dell’impiego o ricovero ospedaliero), la compagnia assicurativa provvede infatti a corrispondere alla finanziaria il debito residuo del prestito ovvero le rate del finanziamento in scadenza (si v. doc. 3 a e 3 b allegati dai ricorrenti).
Ne consegue che il premio assicurativo doveva essere computato nel costo complessivo del credito. Pertanto, includendo tale voce nel calcolo, il TEG supera il tasso soglia vigente al momento della stipulazione dei contratti, secondo i conteggi prodotti dai ricorrenti non specificamente contestati dalla Banca resistente sotto il profilo della loro consistenza.
Deve pertanto essere accertato il carattere usurario dei rapporti contrattuali in esame, con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c. e la gratuità dei finanziamenti.
Da tale accertamento discende il diritto dei ricorrenti alla ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi e altri oneri connessi al credito, così come risultati dai conteggi elaborati dal consulente delle ricorrenti.
La giudicante condivide l’orientamento secondo cui la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.). In questo senso, è stato osservato che le spese di assicurazione, conteggiate ai fini della configurabilità dell’usura, debbano necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva; pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all’inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c.(così Trib. Milano, G.U. dott.ssa Guantario, 24 settembre 2024 n. 8268).”