Tribunale di Napoli, 17 luglio 2026, Est. Frallicciardi

Contratti bancari – cessione di crediti in blocco – titolarità del credito – onere della prova – avviso in Gazzetta Ufficiale – insufficienza probatoria – rigetto della domanda di pagamento

Il Tribunale ha ribadito che la titolarità attiva del rapporto controverso costituisce un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. Spetta pertanto al soggetto che agisce in giudizio allegare e dimostrare di essere effettivamente titolare del credito. La relativa contestazione può essere formulata dal debitore mediante una mera difesa e il difetto di titolarità può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice.

Nelle operazioni di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che si afferma successore del creditore originario deve dimostrare documentalmente sia l’esistenza della cessione sia l’inclusione dello specifico credito controverso nell’operazione. La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale ha funzione pubblicitaria, ma non dimostra, da sola, il perfezionamento del contratto di cessione né il suo specifico contenuto.

Nel caso esaminato, la società opposta non ha prodotto il contratto di cessione e si è limitata a depositare l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che rinviava a una lista esterna. La lista richiamata è stata ritenuta inidonea, trattandosi di una semplice schermata priva di intestazione e sottoscrizione, i cui codici non consentivano di ricondurre univocamente la posizione al contratto controverso. Neppure la dichiarazione della cedente è stata considerata sufficiente, potendo assumere al più valore di testimonianza scritta non ritualmente acquisita.

Il Tribunale ha quindi ritenuto non raggiunta la prova dell’effettiva titolarità del credito in capo alla società opposta, ha respinto la domanda di pagamento e ha condannato la parte soccombente alle spese di lite.

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