Tribunale di Roma, 22 luglio 2026, Est. Martucci (ordinanza)
Contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo – cessione di crediti – prova della titolarità – conto corrente – mancata produzione integrale degli estratti conto – mutuo solutorio – sospensione parziale ex art. 649 c.p.c.
La titolarità dei rapporti controversi in capo alla società opposta è stata ritenuta, nella fase cautelare, sufficientemente comprovata dal contratto di cessione degli attivi bancari, dal documento di identificazione dei crediti ceduti e dall’attestazione dell’avveramento della condizione sospensiva, contenente gli elementi identificativi della posizione debitoria.
Il Tribunale ha inoltre escluso, allo stato, la nullità delle procure notarili, ritenendo sufficientemente determinato il loro oggetto e non supportate dal necessario fumus le contestazioni formulate dall’opponente.
Quanto al mutuo ipotecario, il Giudice ha richiamato il principio secondo cui il mutuo solutorio è valido e può costituire titolo esecutivo quando la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente, anche se immediatamente destinata all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie verso la banca.
Diversamente, i saldi dei due rapporti di conto corrente non sono stati ritenuti adeguatamente provati, poiché la creditrice aveva prodotto i contratti ma non gli estratti conto relativi all’intera durata dei rapporti.
Il Tribunale ha pertanto sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la parte eccedente euro 1.239.293,23, mantenendola invece per il credito derivante dal mutuo ipotecario, ritenuto assistito da sufficiente fumus boni iuris.