Tribunale di Milano, 28 luglio 2026, n. 6391, Est. Favarolo

Mutui a tasso variabile – base 360-365 Euribor – mancata indicazione – mancanza piano di ammortamento alla stipula – mancanza univocità – nullità contrattuale – ricalcolo tassi bot

“Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, tenuto conto della omessa esplicitazione in contratto della base di calcolo 360 o 365 ai fini dell’individuazione del parametro Euribor a 3 mesi sulla cui base calcolare il tasso di interesse, a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto, e considerati altresì i pacifici divergenti risultati derivanti dall’applicazione del divisore utilizzato, deve dichiararsi la nullità dell’art. 4 delle condizioni generali del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.

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L’assenza, al momento della stipula del contratto, del piano di ammortamento con l’indicazione delle rate di rimborso (numero e composizione delle rate di rimborso) e, in particolare, con la ripartizione per quote di capitale e di interessi, ha impedito ai contraenti di rappresentarsi – sia pure indicativamente (trattandosi di mutuo a tasso variabile) – quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (Cass., n. 7382\2025 cit.) e, più in generale, impedisce di affermare che il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale, comprensive del numero e della composizione delle rate di rimborso con ripartizione delle quote per capitale e per interessi

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In definitiva, devono essere accolte le domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo del 24.04.2002 per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c. e violazione dell’art. 117 T.U.B..”

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