Cassazione Civile, 30 luglio 2026, n. 24277, Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi (ordinanza)

Fideiussione omnibus – schema ABI – nullità parziale – clausola a prima richiesta, art. 1957 c.c. – richiesta stragiudiziale di pagamento –  saldaconto – art. 50 TUB – contestazione specifica

In presenza di una fideiussione contenente una clausola che imponga al garante il pagamento immediato a semplice richiesta scritta, l’eventuale richiamo all’art. 1957, comma 1, c.c. deve essere interpretato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., come riferito al solo termine semestrale previsto dalla disposizione. Per impedire la decadenza è pertanto sufficiente che, entro tale termine, il creditore formuli una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. La nullità della distinta clausola riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI, diretta a escludere integralmente l’applicazione dell’art. 1957 c.c., non si estende alla clausola a prima richiesta né ne impedisce l’autonoma operatività.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il saldaconto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB può inoltre assolvere alla funzione probatoria quando il fideiussore non ne contesti specificamente la conformità alle scritture contabili della banca.

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