Tribunale di Brindisi, 24 luglio 2026, Est. Natali
Mutui e finanziamenti – ammortamento alla francese – regime finanziario composto – mancata indicazione nel contratto – trasparenza bancaria art. 117 TUB – tasso sostitutivo BOT – costo occulto – usura – opposizione a precetto
Nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese, la mancata indicazione del regime finanziario composto utilizzato per la costruzione del piano non determina l’indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c., ma può comportare la nullità parziale della pattuizione sugli interessi per violazione dell’art. 117, commi 4 e 7, TUB, qualora tale regime incida sul costo complessivo dell’operazione senza essere stato espressamente convenuto per iscritto. In tal caso il tasso convenzionale deve essere sostituito con quello previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.
Il differenziale economico tra lo sviluppo del piano in regime composto e quello in regime semplice, ove qualificato come costo occulto collegato all’erogazione del credito, deve essere computato nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.