Cassazione Civile, 25 agosto 2026, n. 24754, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo (ordinanza)
Contratti bancari – poteri giudice delegato – erogazione finanziamenti – illecito penale – nullità – violazione norma imperativa
“Intanto, l’accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) della banca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario del presunto credito) a fondamento della domanda di ammissione al passivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.).
Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo e secondo periodo, e 96, comma 1 °, l.fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.), ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): – se l’erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione per violazione di norma imperativa; – se, dunque, la banca (o il cessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.”