Tribunale di Foggia, 22 agosto 2026, Est. Mercuri (ordinanza quesito CTU)

Conto corrente – ripetizione indebito – documentazione incompleta – ammissibilità CTU contabile – onere prova – mancata stipulazione contratto – ricostruzione saldi – prescrizione – rimesse solutorie – saldo rettificato

“(…) pur gravando in effetti su colui che agisce per la restituzione di indebito la prova dei propri assunti e l’onere quindi del deposito della documentazione necessaria a sostenere quanto reclamato, da un lato, qualora si alleghi l’assenza della stipula stessa ab origine del contratto, spetterà alla banca dare comunque [sic] dimostrazione della sua esistenza e delle condizioni originariamente pattuite (non potendosi imporre la prova del fatto negativo);”

“(…) dovrà essere il nominando CTU, sulla base delle disposizioni di cui oltre e dei documenti in effetti disponibili, ad appurare l’effettiva possibilità di ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, anche formulando ipotesi di raccordo, ove possibile, degli estratti comunque depositati (fin dove possibile);”

“(…) al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (…)”

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