Cassazione Civile, 6 settembre 2026, n. 25083, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo
Contratti bancari – fondo di garanzia PMI – escussione della garanzia pubblica – credito privilegiato – ammissione al passivo – banca già insinuata – rettifica dello stato passivo – art. 115 l.fall. – divieto di duplicazione dei crediti – reclamo ex art. 36 l.fall.
“Il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l’onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest’ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l’autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l’escussione della garanzia pubblica”.
“Il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l’onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall’art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta”.
“Nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell’art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l’interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione”.