Tribunale di Torino, 7 settembre 2026, n. 4708, Est. Olivero

Frodi online – bonifici istantanei – operazione economica unitaria – frazionamento dei pagamenti – limiti della procura – responsabilità contrattuale della banca – diligenza professionale – obblighi di protezione – allarme antifrode – omesse verifiche – risarcimento integrale

“Se fosse sufficiente frazionare un’unica operazione economica in una pluralità di bonifici di importo inferiore alla soglia autorizzata, il limite fissato dal mandante risulterebbe sempre superabile e verrebbe sostanzialmente privato di qualsiasi efficacia pratica. Una simile interpretazione non appare coerente né con la ratio della procura, né con i principi di buona fede e correttezza che devono governare l’esecuzione del rapporto contrattuale. Ciò che rileva, dunque, non è il numero materiale delle singole disposizioni impartite, bensì la sostanza economica dell’operazione nel suo complesso.”

“Una volta segnalata l’anomalia, non era sufficiente acquisire conferma dai medesimi soggetti che stavano eseguendo l’operazione sospetta; era, invece, necessario verificarne la genuinità mediante interlocuzione con l’organo gestorio della società correntista.”

“L’attivazione dell’alert, infatti, non costituisce il momento genetico dell’anomalia, né coincide con il momento in cui l’anomalia è divenuta conoscibile alla banca, la quale, essendo stata preavvertita, disponeva degli elementi necessari per valutarla già preventivamente.”

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