Cassazione Civile, 13 luglio 2026, n. 23124, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò (ordinanza)
Intermediazione finanziaria – bond argentini – obblighi informativi – responsabilità contrattuale dell’intermediario – prescrizione – dies a quo – manifestazione del danno – default dell’emittente
📌 Pag. 6 – Inadempimento e danno
“La prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, con evidenza, cominciare a decorrere prima dell’emergere di un danno risarcibile. E, prima del default dell’emittente, il danno non era ancora esistente, né percepibile, per cui la sentenza impugnata appare confondere i due diversi piani dell’inadempimento e del danno.”
📌 Pag. 6 – Dies a quo nella responsabilità dell’intermediario
“Secondo questa Corte, infatti, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi.”
🔍 Principio affermato: in materia di intermediazione finanziaria, la prescrizione dell’azione risarcitoria per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non decorre dal momento dell’acquisto dei titoli o dell’inadempimento, ma dal momento in cui il danno patrimoniale si manifesta concretamente ed è oggettivamente percepibile dal cliente. Nel caso di bond argentini, la Cassazione ritiene quindi erroneo far decorrere la prescrizione dalla sottoscrizione dell’investimento quando, prima del default dell’emittente, il danno non si era ancora concretamente manifestato.