Corte d’Appello di Roma, 14 settembre 2026, n. 6443, Pres. Izzo, Rel. Cirillo

Contratti bancari – cessione di crediti in blocco – art. 58 T.U.B. – titolarità del credito – avviso in Gazzetta Ufficiale – criteri di individuazione del credito – documentazione successiva – opposizione a precetto – art. 615 c.p.c.

📌Onere della prova della cessionaria

“In tema di cessione dei crediti è principio consolidato che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».”

📌 Avviso in Gazzetta Ufficiale

“Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica enumerazione dei singoli rapporti ceduti, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare detti rapporti senza incertezze.”

📌 Mancata prova dello specifico credito

“Non risultano pertanto superate le incertezze derivanti dall’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, conseguentemente deve escludersi che l’appellante abbia provato l’avvenuta cessione del credito oggetto del precetto e la propria legittimazione attiva.”

📌 Opposizione ex art. 615 c.p.c.

“Il termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle opposizioni con cui vengono dedotti vizi formali del titolo esecutivo o del precetto.”

📌 Contestazione della titolarità del credito

“Il caso in esame esula tuttavia dalla fattispecie normativa invocata dall’appellante. È infatti di tutta evidenza che gli opponenti non hanno contestato la regolarità formale del titolo e del precetto ma il diritto della parte intimante a procedere ad esecuzione. Eccepire infatti l’inesistenza della cessione del credito equivale a negare il diritto del preteso cessionario ad agire in executivis e integra, pertanto, un’ipotesi di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.”

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