Tribunale di Bologna, 13 giugno 2026, n. 4915, Est. Vaccaro

Contratti bancari – cessione di crediti in blocco – art. 58 T.U.B. – titolarità del credito – onere della prova – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – opposizione a precetto – art. 615 c.p.c.

📌 Pag. 4 – Contestazione della cessione e valore della pubblicazione

“Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.”

📌 Pag. 6 – Insufficienza delle copie dei mutui

“Neppure è idonea a supplire alla suesposta carenza probatoria, infine, la produzione in giudizio della mera copia fotostatica (id est non attestata conforme all’originale) dei mutui richiamati in precetto, in assenza di ulteriori e circostanziati elementi probatori sul punto”

📌 Pag. 6 – Conseguenze sul precetto e sugli atti esecutivi

“Dal ché consegue ipso iure la nullità derivata del precetto opposto e degli atti esecutivi conseguenziali (cfr. pignoramento allegato).”

 

🔍 Principio affermato

Quando sono specificamente contestate la cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, il cessionario deve dimostrare la propria titolarità: la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le copie dei contratti di mutuo non colmano la carenza probatoria riscontrata. Il Tribunale accoglie l’opposizione, dichiarando l’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente e la conseguente nullità del precetto e degli atti esecutivi. Restano assorbite le ulteriori contestazioni relative all’Euribor.

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