Tribunale di Foggia, 3 settembre 2026, n. 1858, Est. Mercuri
Contratti bancari – mutuo fondiario – cartolarizzazione – legittimazione passiva – usura degli interessi moratori – azioni proprie della banca – titoli illiquidi – obblighi informativi – risoluzione degli ordini di acquisto
📌 Pag. 5 – Cessione del credito e restituzione dell’indebito
“Essendo emerso nel caso di specie che il versamento dell’indebito asserito è avvenuto prima della cessione (avvenuta nell’anno 2017 e pubblicata a novembre 2018), deve ritenersi che la banca convenuta resti dunque legittimata passiva con riguardo a tutte le domande spiegate da parte attorea, anche con riferimento al rapporto di mutuo fondiario, essendo stata destinataria dei pagamenti asseritamente non dovuti.”
📌 Pag. 7 – Usura degli interessi moratori e interessi corrispettivi
“Correttamente, dunque, il CTU ha provveduto ad applicare alle medesime rate solo gli interessi corrispettivi (come visto non usurai e quindi non coinvolti dalla nullità della clausola afferente agli interessi moratori), individuando un indebito versamento di € 632,30.”
📌 Pag. 12 – Il prospetto non esaurisce gli obblighi informativi
“Il prospetto informativo è un documento tecnico, spesso di centinaia di pagine, finalizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio: la mera consegna del prospetto non esaurisce gli obblighi di informazione, attiva e personalizzata, previsti dall’art. 21 del TUF e dal Regolamento Intermediari Consob.”
📌 Pag. 13 – Grave inadempimento e risoluzione degli ordini
“In definitiva, la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto, per grave inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca in occasione degli acquisti di azione proprie della banca medesima, risulta fondata e deve essere accolta.”
🔍 Principio affermato
La banca cedente resta tenuta a restituire le somme indebitamente percepite prima della cessione. Nel mutuo, l’usurarietà della clausola sugli interessi moratori non travolge gli interessi corrispettivi leciti.
Nel collocamento delle proprie azioni illiquide, la banca deve fornire informazioni effettive e personalizzate sui rischi: la consegna del prospetto non basta. Il grave inadempimento degli obblighi informativi giustifica la risoluzione degli ordini di acquisto. Nel caso concreto, il Tribunale riconosce € 632,30 per il mutuo ed € 9.146,75 per gli investimenti, oltre interessi.